Nei procedimenti penali le conversazioni mediante l’utilizzo di cellulari o strumenti informatici costituiscono una rappresentazione di un fatto storico che li equipara ad una prova documentale.
La norma di riferimento, l’art. 234 c.p. che consente di acquisire in giudizio anche documenti che rappresentano fatti e persone mediante fotografie, cinematografia e fonografia o qualsiasi altro mezzo idoneo.
Tutto ciò però necessita di una provenienza certa della fonte del documento di cui all’art. 234 c.p..
Per questa ragione un corretto deposito della documentazione necessita della imprescindibile acquisizione del dispositivo nel quale il testo del documento è contenuto.
In tal mondo si avrà l’ha certezza della provenienza e della integrità del documento depositato in giudizio.
Ciò è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione Penale n. 49016/2017.
Nello specifico la Cassazione ha stabilito: “Deve, infatti, osservarsi che, per quanto la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, atteso che l’art. 234 c.p.p., comma 1, prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (in tema di registrazione fonica cfr. Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243256), l’utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall’acquisizione del supporto – telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Rv. 268730; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015 – dep. 2/02/2016, Pepi, Rv. 265624): tanto perchè occorre controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibilità di quanto da esse documentato”.