Indennizzi per i risparmiatori coinvolti dai crac bancari. Bloccate le domande, manca il decreto.

La Legge n. 145 del 2018 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR).

Lo scopo di tale fondo consiste nell’indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto per violazione degli obblighi previsti da d.lgs. 58/1998 da parte di banche aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. (Fra le tante si ricorda Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara e altri cinque istituti minori: Credito cooperativo padovano, Banca Brutia, Banca popolare delle province calabre, Banca di Paceco e Credito cooperativo interprovinciale Veneto).

Dall’11 giugno 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 10/05/2019 che definisce i criteri di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR, ma non definisce il giorno di inizio di presentazione delle domande di rimborso, dal quale decorre il termine di decadenza di 180 giorni.

Nello specifico il decreto stabilisce che l’indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli one- ri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

http://www.mef.gov.it/focus/documenti/2019/FIR_Decreto_10_maggio_2019.pdf

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