Questo è il principio sancito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali dopo la proposizione di un reclamo da parte di un ex dipendente, il quale era venuto a conoscenza dell’uso illecito dell’account poiché in un parallelo giudizio presso il Tribunale del Lavoro era stata depositata una email giunta nella casella di posta dopo oltre un anno dalla cessazione del servizio.
Il Garante ha accertato che l’account di posta elettronica era rimasto attivo per oltre un anno dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
Pertanto, subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro una azienda dovrà rimuovere gli account riconducibili all’ex dipendente ovvero adottare sistemi automatici o accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo.