Spesso alcuni assistiti sono in crisi perché non solo non ricevono i pagamenti per appalti assunti con la Pubblica Amministrazione, ma vengono anche sanzionati con cartelle esattoriali che non possono onorare a causa dell’inadempienza dello Stato e delle P.A..
Ebbene, una soluzione è sempre esistita, bisognerà rispettare le procedure e consultare un professionista.
Per chiarezza, vorrei riassumere qualche concetto che può essere utile.
Partiamo da un principio: se hai dei crediti verso lo Stato o le P.A. puoi decidere di utilizzarli per pagare eventuali cartelle a tuo carico.
Con legge 78/2010 (e del successivo decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011), è stata conferita la possibilità di pagare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) e i relativi oneri accessori (compresi aggio e spese dovute all’Agenzia delle entrate-Riscossione).
Per procedere alla compensazione si consiglia di rivolgersi ad un professionista per la compilazione del modello “F24 accise” (codice tributo RUOL).
Anche per i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione la legge concede la possibilità di effettuare una compensazione a patto che si tratti di:
- crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti;
- carichi inclusi in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate – AVE e avvisi di addebito dell’INPS – AVA), notificati entro il 30 settembre 2013;
- carichi inclusi in piani di Definizione agevolata di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter”);
- carichi inclusi in piani di cui all’Art. 1, commi 184 -198, della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (c.d. “Saldo e stralcio” ).
Inoltre per l’anno 2020 è ammessa la compensazione per il pagamento, totale o parziale, di carichi inclusi in cartelle e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate – AVE e avvisi di addebito dell’INPS – AVA), affidati all’Agente della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
Si badi però che in fase di compensazione, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti o in scadenza, il contribuente dovrà indicare gli importi che intende estinguere.
Pochi concetti per chiarire i dubbi di alcuni assistiti.
Mi raccomando, evitate compensazioni fai da te del tipo: “non pago e chiedo di compensare le cartelle esattoriali con i soldi che posso richiedere all’INPS per il COVID-19”.
Affidatevi ad un professionista qualificato e troverete la soluzione più adatta alle Vostre esigenze.