Il decreto legge n.33 del 2020 concede dal 18 maggio le riunioni condominiali nel pieno rispetto delle distanze.
L’art. 1, decimo comma, del d.l. 33/2020 specifica che «le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro»
Il mancata rispetto delle prescrizioni di legge comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa ex art. 4 co. 1 d.l. 19/2020 da €400 ad € 3.000.
Sarà onere dell’amministratore garantire uno spazio adeguato e santificato qualora l’assemblea si svolgesse in aree chiuse.
Ulteriormente sarebbe opportuno allegare al verbale delle autocertificazioni che escludano situazioni di positività o di quarantena dei partecipanti.
Sarebbe auspicabile, vista la tecnologia, lo svolgimento delle assemblee “da remoto”, previa formale convocazione inviata secondo legge.
Si rappresenta che la assemblea da remoto è una scelta inconsueta che tende a ledere l’obbligo di presenza fisica dei condomini.
Si auspica che al termine della assemblea il verbale venga riletto, stampato e firmato dal segretario e presidente in originale. Tale documento può essere scantinato ed inoltrato ai partecipanti e poi procedere alla comunicazione del verbale agli assenti.
In caso di svolgimento dell’assemblea all’aperto, si dovrà individuare un luogo adatto al rispetto del distanziamento e del diritto di espressione; se necessario distribuire dei presidi sanitari adeguati (mascherine e guanti).
Anche in questo caso è auspicabile allegare la autocertificazione di ogni partecipante al verbale di assemblea.
In conclusione, si chiarisce che visti i rischi sanitari e le responsabilità personali, sarebbe meglio attendere tempi più favorevoli.