È divenuto necessario affrontare questo argomento perché più volte ho ascoltato da imprenditori e lavoratori autonomi che sono stati fuorviati dal testo normativo un po’ nebuloso e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate che incrementano la mole di informazioni da sapere per avere quanto di diritto.
⁃ Di cosa stiamo parlando e a chi spetta?
Il Decreto Rilancio (Dl n. 34 del 19 maggio del 2020) ha istituito all’art. 25 il contributo a fondo perduto spettante ai titolari di partita iva che esercitano la attività di impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Potranno accedere alla fondo i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro.
Inoltre, per avere le somme a fondo perduto sarà necessario soddisfare una del tre seguenti condizioni:
• aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019
• aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018
• avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.
⁃ Termine della domanda?
Il termine ultimo per la richiesta del contributo è il 13 agosto (solo nel caso in cui la richiesta al fondo provenga dagli eredi dell’imprenditore che vogliano continuare l’attività imprenditoriale il termine sarà prorogato fino al 24 agosto 2020).
⁃ Quanto riceverò dallo Stato?
La somma che verrà ricevuta dallo Stato sarà pari ad una percentuale applicabile al differenziale dei ricavi in comparazione fra il mese di aprile 2019 e aprile 2020 (20%-15%-10%).
Il contributo riconosciuto non può essere inferiore ad €1000,00= per le persone fisiche e ad €2000,00= per le persone giuridiche.
⁃ Chi è rimasto escluso?
Si consideri che sono molti i soggetti che non potranno aderire. Il contributo non non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita’ risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennita’ previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche’ ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Per semplificare i riferimenti normativi, i soggetti esclusi sono:
soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
• soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
• enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
• intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tui, professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
• soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
⁃ Come si presenta la domanda?
Si consideri che la domanda di adesione al fondo può avvenire solo in via telematica.