Riduzione del canone di locazione per Covid19.

L’arresto dell’economia dovuta alla pandemia e nello specifico al lockdown ha generato un grave danno economico ai commercianti, i quali, di conseguenze sono stati impossibilitati ad onorare i propri accordi, soprattuto quelli di locazione.

Il risultato, ovviamente, è un incremento esponenziale della controversie.

Diversamente dalle previsioni, tuttavia, il parere dei giudice sembra essersi consolidato a favore delle parti economicamente più deboli: i commercianti.

Sul punto un primo intervento della Cassazione aveva stabilito che la base della correttezza contrattuale è la buona fede e la solidarietà, quali stelle polari per riequilibrare le posizioni creditorie e debitorie, il tutto con lo scopo di salvaguardate il rapporto contrattuale.

Il venir meno del flusso di cassa è un contagio diffuso rispetto al quale la terapia non è l’eliminazione del contratto ma la sospensione e riduzione delle obbligazioni in esso pattuite.

Per questa ragione qualora il locatore sia inadempiente a causa del Covid-19, l’unica soluzione è la rinegoziazione delle disposizioni contrattuali.

Dopo aver commentato la nota sentenza del Tribunale di Venezia (vedi link), produciamo anche l’orientamento del Tribunale di Roma che con un’ordinanza del 18/08/2020 ha deciso di ridurre il canone di locazione confermando il principio secondo il quale il ridotto godimento dei locali legittima il conduttore a richiedere la riduzione della prestazione o in alternativa a recedere dal contratto.

Dalle valutazioni dei giudici nelle ordinanze analizzate emerge un chiaro orientamento giurisprudenziale che ormai si va consolidando nei tribunali con lo scopo di riequilibrare un rapporto contrattuale squilibrato a causa del Covid19.

ALLEGATO: Provvedimento

Photo by cottonbro on Pexels.com

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...