Analizziamo il provvedimento adottato dal Tribunale di Venezia che rigetta la richiesta di sfratto da parte del proprietario dell’immobile, poiché il conduttore non ha potuto avere piena disponibilità dell’immobile a causa della pandemia.
In pratica, dalla lettura del provvedimento del tribunale emerge il principio che le restrizioni normative dovute all’emergenza da coronavirus giustificano la riduzione del canone.
Giuridicamente il mancato o ridotto godimento dei locali da parte del conduttore a causa delle restrizioni normative comporta una impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione del locatore ed ai sensi dell’art. 1464 cod. civ. e potrà portare al recesso dal contratto o a domandare la riduzione del canone.
Pertanto, nei contratti di locazione ad uso diverso dall’abitativo (e/o nei contratti di rent to buy) incombe sul locatore l’obbligo di garantire al conduttore il godimento dell’immobile.
In caso di limitazione del godimento, dovuta a fatti eccezionali, imprevedibili e non imputabili al locatore, il conduttore ha diritto alla conseguente riduzione del canone; riduzione che ben potrà andare oggetto di negoziazione tra le parti, onde riequilibrare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, le sorti del contratto.
ALLEGATO: Provvedimento Tribunale di Venezia

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