Covid19 – Niente sfratto senza riduzione del canone

Analizziamo il provvedimento adottato dal Tribunale di Venezia che rigetta la richiesta di sfratto da parte del proprietario dell’immobile, poiché il conduttore non ha potuto avere piena disponibilità dell’immobile a causa della pandemia.

In pratica, dalla lettura del provvedimento del tribunale emerge il principio che le restrizioni normative dovute all’emergenza da coronavirus giustificano la riduzione del canone.

Giuridicamente il mancato o ridotto godimento dei locali da parte del conduttore a causa delle restrizioni normative comporta una impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione del locatore ed ai sensi dell’art. 1464 cod. civ. e potrà portare al recesso dal contratto o a domandare la riduzione del canone.

Pertanto, nei contratti di locazione ad uso diverso dall’abitativo (e/o nei contratti di rent to buy) incombe sul locatore l’obbligo di garantire al conduttore il godimento dell’immobile.

In caso di limitazione del godimento, dovuta a fatti eccezionali, imprevedibili e non imputabili al locatore, il conduttore ha diritto alla conseguente riduzione del canone; riduzione che ben potrà andare oggetto di negoziazione tra le parti, onde riequilibrare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, le sorti del contratto.

ALLEGATO: Provvedimento Tribunale di Venezia

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2 pensieri su “Covid19 – Niente sfratto senza riduzione del canone

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