SMS, email e comunicazioni whatsapp fonte di prova nel processo civile.

Spesso gli Sms ed i messaggi Whatsapp contengono fatti importanti che possono dimostrare un fatto.

Giuridicamente in messaggio vengono considerati come documenti informatici, i quali ai sensi della L. 40/2008 sono equiparati ai documenti cartacei.

Le norme del codice civile, in merito stabiliscono che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, qualora colui contro cui sono prodotte non proceda al disconoscimento (art. 2712 c.c.).

Di conseguenza qualora il messaggio depositato come fotografia di schermo ovvero allegato in altro modo al fascicolo giudiziario non venga contestato e disconosciuto dalla controparte allora per il principio di non contestazione il fatto provato dal documento verrà considerato provato. Questo è stato stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 19155/2019.

Una soluzione che elimina eventuali contestazioni semplici e pretestuose che potrebbero eliminare nel giudizio una prova essenziale è il deposito di documenti la cui conformità con l’originale è attesta da un pubblico ufficiale come stabilito dall’art. 2719 c.c.

Una ulteriore soluzione prospettabile sarebbero invece quella di costruire la prova di un fatto non direttamente tramite la foto del messaggio, ma attraverso la prova testimoniale di un soggetto che abbia visto direttamente il messaggio e possa ricostruirne il testo letterale ed il periodo di ricezione.

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