Effetti Covid19 – Lasciare oggetti sul pianerottolo è legittimo?

Con il Coronavirus sono modificate le nostre abitudini di vita. Durante il periodo di picco del contagio gli Italiani sono stati obbligati a rimanere chiusi in casa, salvo che per fugaci uscite per necessità o urgenza specificate nelle autocertificazioni.

Un nostro assistito ha sollevato un interessante quesito giuridico.

“A causa del lockdown ho preso l’abitudine di lasciare l’immondizia o altri oggetti come cartoni di pacchi Amazon fuori dalla porta di casa sul pianerottolo, così da ricordarmi di buttarli quando esco e soprattutto così da evitare che facciano disordine in casa ovvero che facciano una piccola quarantena. È legittima questa mia abitudine?” (S.R.)

Occorre premettere che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa” (cfr. Art. 1102 c.c.).

Ovviamente in questo caso il concetto di cosa comune espresso nel Codice Civile è applicabile anche al condominio.

Da quanto visto la norma pone due vincoli:

A) Non alterazione della destinazione d’uso: in pratica non si può recintare il pianerottolo ed usarlo come propria discarica personale.

B) Non sia impedito agli altri condomini l’uso paritario del bene comune.

Se da un lato il punto A non sembra avere rilevanza per la domanda del nostro assistito, dall’altro il punto B riveste una condizione essenziale per comprendere la legittimità della condotta.

Per specificare al meglio in concetto di uso paritario, si riporta quanto affermato dalla Cassazione: La nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione” (cfr. Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256).

Dopo aver espresso i concetti giuridici alla base della norma oggetto di commento, possiamo affermare che la condotta del nostro assistito non è da considerarsi lecita, ma sicuramente può essere tollerabile se non eccessiva.

È chiaro infatti che non è consentito utilizzare gli spazi comuni come magazzino di stoccaggio e nemmeno come discarica personale, il tutto per una questione di decoro condominiale (nessuno vorrebbe che un proprio ospite utilizzando le scale trovasse della immondizia maleodorante davanti alla casa del vicino) e di uso corretto degli spazi comuni.

Ovviamente prima di approdare a tale responso abbiamo avuto modo di accertare che nulla in merito fosse stabilito nel regolamento condominiale e soprattutto che non vi fossero consuetudini analoghe già tollerate nel condominio.

Pertanto, il nostro assistito che ha adottato delle abitudini sbagliate durante il lockdown, dovrà modificarle quanto prima per evitare incomprensioni con i tolleranti vicini.

Photo by cottonbro on Pexels.com

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