Spesso attraverso le nuove tecnologia si cerca di sopperire alle difficoltà del distanziamento, ma ciò non deve far dimenticare i requisiti formali necessari per la validità delle delibere assembleari.
Nello specifico la Cassazione ha stabilito: “Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali” (volontà della maggioranza; oggetto; causa; forma), tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione: è il caso, ad es., della deliberazione adottata senza la votazione dell’assemblea; o della deliberazione priva di oggetto, ossia mancante di un reale decisum ovvero con un oggetto non determinato né determinabile; o della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica; o della deliberazione non risultante dal verbale dell’assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta” (Cass. Civ. del14 aprile 2021 n. 9839).
Pertanto, la forma scritta deve considerarsi quale requisito necessario di un legittimo verbale condominiale.
Di conseguenza senza la forma scritta la delibera è nulla, poiché le decisione assunta deve essere trascritta nel verbale.